Codice di Procedura Penale

 

CAPO IV

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

 

Articolo 256

Dovere di esibizione e segreti

1. Le persone indicate negli artt. 200 e 201 devono consegnare immediatamente all`autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione.

2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale, l`autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l`autorità giudiziaria dispone il sequestro.

3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l`autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l`esistenza di un segreto di Stato.

4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, l`autorità giudiziaria dispone il sequestro.

5. Si applica la disposizione dell`art. 204.

 

Articolo 266

Limiti di ammissibilità

1. L`intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell`ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell`art. 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell`art. 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono (Lettera così modificata prima dall'art. 8, legge 7 marzo 1996, n. 108 e poi dall'art. 9, legge 18 aprile 2005, n. 62);
f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater del medesimo codice (Lettera aggiunta dall'art. 12, legge 3 agosto 1998, n. 269 e poi così modificata dall'art. 13, legge 6 febbraio 2006, n. 38)

2. Negli stessi casi è consentita l`intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall`art. 614 c.p., l`intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l`attività criminosa.

 

Articolo 266 bis

Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche

1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell`art. 266, nonché a quelli commessi mediante l`impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l`intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi.

(Articolo aggiunto dall'art. 11, legge 23 dicembre 1993, n. 547)

 

Articolo 267

Presupposti e forme del provvedimento

1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l`autorizzazione a disporre le operazioni previste dall`art. 266. L`autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l`intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.

1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203 (Comma aggiunto dall'art. 10, legge 1 marzo 2001, n. 63)

2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l`intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l`intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.

3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l`intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.

4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.

5. In apposito registro riservato tenuto nell`ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l`inizio e il termine delle operazioni.

 

Articolo 268

Esecuzione delle operazioni

1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale.

2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate.

3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.

3 bis. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati. (Comma aggiunto dall'art. 12, primo comma, legge 23 dicembre 1993, n. 547)

4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l`intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.

5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l`acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, indicate dalle parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l`utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima. (Comma così sostituio dall'art. 12 legge 23 dicembre 1993, n. 547)

7. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l`espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento. (Comma così sostituio dall'art. 12 legge 23 dicembre 1993, n. 547)

8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7. (Comma così sostituio dall'art. 12 legge 23 dicembre 1993, n. 547)

 

Articolo 269

Conservazione della documentazione

1. I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente presso il pubblico ministero che ha disposto l`intercettazione.

2. Salvo quanto previsto dall`art. 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l`intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell`art. 127.

3. La distruzione, nei casi in cui e prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell`operazione è redatto verbale.

 

Articolo 270

Utilizzazione in altri procedimenti

1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l`accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l`arresto in flagranza .

2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono depositati presso l`autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni dell`art. 268 commi 6, 7 e 8.

3. Il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno altresÏ facoltý di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate.

 

Articolo 271

Divieti di utilizzazione

1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli artt. 267 e 268 commi 1 e 3.

2. Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell`art. 200 comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.

3. In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1 e 2 sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato.

4. Del provvedimento che rigetta l`eccezione di segretezza Ë data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Articolo 329

Obbligo del segreto

1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l`imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall`art. 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:
a) l`obbligo del segreto per singoli atti, quando l`imputato lo consente o quando la conoscenza dell`atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;ù§
b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.

 

Articolo 471

Pubblicità dell`udienza

1. L`udienza è pubblica a pena di nullità.

2. Non sono ammessi nell`aula di udienza coloro che non hanno compiuto gli anni diciotto, le persone che sono sottoposte a misure di prevenzione e quelle che appaiono un stato di ubriachezza, di intossicazione o di squilibrio mentale.

3. Se alcuna di queste persone deve intervenire all`udienza come testimone, è fatta allontanare non appena la sua presenza non è più necessaria.

4. Non è consentita la presenza in udienza di persone armate, fatta eccezione per gli appartenenti alla forza pubblica, né di persone che portino oggetti atti a molestare. Le persone che turbano il regolare svolgimento dell`udienza sono espulse per ordine del presidente o, un sua assenza, del pubblico ministero, con divieto di assistere alle ulteriori attività processuali.

5. Per ragioni di ordine, il presidente può disporre, in casi eccezionali, che l`ammissione nell`aula di udienza sia limitata a un determinato numero di persone.

6. I provvedimenti menzionati nel presente articolo sono dati oralmente e senza formalità.

 

Articolo 472

Casi in cui si procede a porte chiuse

1. Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere al buon costume ovvero, se vi è richiesta dell`autorità competente, quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell`interesse dello Stato .

2. Su richiesta dell`interessato, il giudice dispone che si proceda a porte chiuse all`assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private un ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell`imputazione. Quando l`interessato è assente o estraneo al processo, il giudice provvede di ufficio.

3. Il giudice dispone altresÏ che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati .

3-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600- quinquies 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto. (Comma aggiunto dall'art. 15, legge 15 febbraio 1996, n. 66 e poi così modificato dall'art. 13, legge 3 agosto 1998, n. 269 e infine dall'art. 15, legge 11 agosto 2003, n. 228)

4. Il giudice può disporre che avvenga a porte chiuse l`esame dei minorenni.

 

Articolo 473

Ordine di procedere a porte chiuse

1. Nei casi previsti dall`art. 472, il giudice, sentite le parti, dispone, con ordinanza pronunciata in pubblica udienza, che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse. L`ordinanza è revocata con le medesime forme quando sono cessati i motivi del provvedimento.

2. Quando si è ordinato di procedere a porte chiuse, non possono per alcun motivo essere ammesse nell`aula di udienza persone diverse da quelle che hanno il diritto o il dovere di intervenire. Nei casi previsti dall`art. 472 comma 3, il giudice può consentire la presenza dei giornalisti.

3. I testimoni, i periti e i consulenti tecnici sono assunti secondo l`ordine in cui vengono chiamati e, fatta eccezione di quelli che sia necessario trattenere nell`aula di udienza, vi rimangono per il tempo strettamente necessario.


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